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ART.5 della legge 381/1991 che disciplina le Cooperative Sociali

 

Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate

 

 

 

In altre parole…

Beni o servizi possono essere affidati tramite convenzione direttamente a cooperative sociali senza bisogno di esperire le procedure di gara stabilite normalmente per tali aggiudicazioni dalla normativa in materia di contratti pubblici.

La convenzione consiste in un accordo tra un ente pubblico e la cooperativa sociale, il cui oggetto è composto congiuntamente da una presentazione e dall’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nell’esecuzione della prestazione stessa.

La persona svantaggiata inserita nell’organico lavorativo della cooperativa smette di essere economicamente a carico del comune per la durata della convenzione e riacquisisce dignità.

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